sabato 8 marzo 2014

La cooperativa CEARPES, oggi gestita dalla coop LILIUM, non era un lager ma un centro di eccellenza a livello nazionale.

La cooperativa CEARPES, oggi gestita dalla coop LILIUM, non era un lager ma

 un centro  di eccellenza a livello nazionale.

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Quei 32 operatori, in poche parole, erano mossi da uno stato di necessità. 
Così, in sintesi, ha sentenziato con formula piena, il 17 gennaio scorso a Chieti, 
il giudice Patrizia Medica 

CHIETI. Assolti con formula piena dopo nove anni. nessun maltrattamento e sequestro di persona nel centro della cooperativa CEARPES per adolescenti con problematiche psichiatriche gravi e gravissimi di San Giovanni Teatino che oggi è gestito dalla coop LILIUM.
La cooperativa Cearpes non era un lager dove quei ragazzi, venuti in Abruzzo  dall’Alto Adige, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Sardegna, Calabria, Sicilia, Comune di Napoli, Comune di Bari e da tante altre parti d’Italia, ricoverati nel centro anche su ordine del giudice per i minori.



Quei 32 operatori, in poche parole, erano mossi da uno stato di necessità. Così, in sintesi, ha sentenziato con formula piena, il 17 gennaio scorso a Chieti, il giudice Patrizia
Medica . Vince la difesa dei 32 imputati assistiti da un drappello di avvocati  (Borgia Cesare, Supino Vittorio, Di Nunzio Aurelia, Azzariti Stefano, Angiolelli Dante, vedere l’elenco completo in fondo all’articolo) e L’avvocato Pilotti Aielli che in corso del processo ha duvuto lasciare la difesa del Presidente Quattrocchi Dominique  e della Vice Presidente Cianci Maria Gabriela per motivi di salute a favore degli studi Borgia ed Angiolelli.
Ecco le formule pronunciate dal Pubblico Ministero Giuseppe Falasca:
-il fatto storico è introdotto nel dibattimento dal verbale di sommarie informazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 e. p. p. ma insufficiente a sostenere l'accusa; il fatto non sussiste;
-nessuno dei testimoni escussi, chiamato a riferire sui fatti ha saputo riportare l'evento; il fatto non sussiste;
-il fatto storico è introdotto nel dibattimento dal verbale di sommarie informazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c. p. p. ma insufficiente a sostenere l'accusa; il fatto non sussiste;
-assoluzione perché il fatto non sussiste in quanto nessuno dei testimoni ha ricordato il fatto
-l'istruttoria dibattimentale non ha consentito affatto di ricostruire l'accaduto; il fatto non sussiste;
-La testimonianza per tale morivo non può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale degli imputati essendo quantomeno controversa la credibilità del racconto sotto, il profilo dell'esattezza dei ricorsi della vittima e testimone dei fatti. Assoluzione per non avere commesso il fatto;
-il fatto perché nessuno dei testimoni ha ricostruito il fatto nel dibattimento, e la stessa persona offesa non è stata in grado di dare il suo contributo alla ricostruzione della segregazione.

Il PM Giuseppe Falasca, nella stessa requisitoria all’udienza 15.11.2013 aveva affermato:
“Ebbene le sole dichiarazioni introdotte tramite le dichiarazioni resa alla polizia giudiziaria ed acquisite ai sensi dell'art. 512 c. p. p. costituiscono una probatio minor, come insegna la giurisprudenza di legittimità in quanto devono trovare conforto in altre elementi individuati dal giudice.” chiedendo egli stesso l’assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati
Ha vinto la linea difensiva che è stata affermato da tutti difensori che può essere sintetizzata in questi   paragrafi  dall’Avv. DANTE ANGIOLELLI della sua MEMORIA DIFENSIVA:
“La impostazione accusatoria, portata a conoscenza della pubblica opinione fin dall'inizio delle indagini, attraverso notizie filtrate agli organi di stampa ed amplificata in maniera devastante dall'attività propalatrice dei mass media, ha condotto alla mistificante e falsa rappresentazione della Comunità Cearpes come una sorta di comunità degli orrori ovvero come un lager e luogo di torture, violenze e maltrattamenti per sventurati minori.
Tutto ciò è risultato nettamente e clamorosamente smentito e contraddetto dalle univoche
risultanze probatorie e processuali, le quali hanno dimostrato che invece l'attività della Società Cooperativa Cearpes è stata svolta in maniera altamente professionale e del tutto inappuntabile, a tutela e nell'interesse dei minori da essa ospitati, con scrupolo, sacrificio e dedizione continuativi ed indefessi sia da parte dei vertici e dirigenti di detta Cooperativa, che da parte dei collaboratori e dipendenti ( assistenti, educatori, operatori ecc.), con risultati terapeutici di significativa rilevanza positiva per i minori stessi, affetti da gravi patologie psichiatriche, tramite l'ausilio costante di specialisti e professionisti di primissimo ordine.
Contrariamente a quanto si assume nelle ipotesi accusatorie, da parte sia dei vertici e dirigenti della Società Cooperativa Cearpes come pure da parte dei collaboratori, educatori ed operatori di essa, sono stati assicurati il migliore e più appropriato trattamento, cura e terapia dei minori alla medesima affidati, tanto da meritare alla medesima Cooperativa Cearpes l'accredito di un centro  di eccellenza a livello nazionale in tali peculiari attività.”
“Il trattamento e la cura dei minori ospitati, per quel che concerne anche le
terapie farmacologiche e l'uso della contenzione, sono avvenuti sulla base di un regolamento scritto approntato dai vertici della cooperativa Cearpes, quale versato in atti, contenente la
indicazione e descrizione delle mansioni demandate ai singoli assistenti, educatori ed operatori della Cearpes e sulla base di periodici corsi di aggiornamento, nonché sotto stretto ed assiduo controllo medico, senza che sia possibile ravvisare in essi alcuna violazione delle regole e dei protocolli di carattere sanitario vigenti in suhiecta materia né dei diritti e/o della salute psicofisica dei minori ospitati, essendo posti in essere nel loro esclusivo interesse ed a tutela della loro salute.”
A conforto di quanto detto, le difese hanno escusso durante questo processo un significativo numero di professori e medici specialisti, i quali hanno tutti ribadito una concorde e positiva opinione in merito alle cure e trattamenti effettuati presso la Cearpes dagli assistenti, educatori ed operatori della stessa.
Si ricordi ad esempio, quanto riferito all'udienza del 29.6.2012 del teste Dott. Di Iorio Giuseppe, psichiatra presso il Centro di Salute Mentale di Chieti, e che all'epoca dei fatti svolgeva attività di specializzando:
"... adesso nella mia esperienza professionale ne frequento tante di strutture come servizio inviante e quello che faceva la Cearpes in termini di formazione, supervisione, controllo da parte di terzi sul nostro operato, autocritica rispetto al potersi migliorare, addirittura c'erano delle riunioni per dire come possiamo migliorarci. Il fatto di mettere nero su bianco tutto quello che si facesse, non l’ho visto da nessuna altra parte, ed io sono un servizio inviante che gira e mi stupisco quando chiedo del materiale di cui i servizi invianti da me interrogati, non sanno neanche l'esistenza. E' un modello, secondo me, di eccellenza".
Ed ancora, sempre a dimostrazione dell'avanguardia nella propria attività della struttura Cearpes già nel 2003, detto teste Dott. Di Iorio, a precisa domanda della difesa: "senta lei a parte quello della Cearpes ha visto altri protocolli di contenzione in giro nelle strutture?", rispondeva che "nelle ASL ci si sta pensando adesso -- anno 2012 (!!) — nel senso che siamo in una fase di ristrutturazione dipartimentale in cui si sta ponendo il problema della regolamentazione",
Ed ancora il Prof. Francesco Bruno, la cui fama e professionalità è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, consulente della difesa, escusso in data 9.11.2012, ha ribadito con quanta attenzione, cura e dedizione, si operava all'interno della Cearpes:
 " la comunità aveva già una serie di regolamenti, di regole molto precise direi addirittura ossessivamente ..." "io sono pervenuto alle conclusioni che la Cearpes, almeno di cui chiaramente .„ „. ho visto i documenti di regolamenti e così via, soprattutto per ciò che faceva nei confronti degli utenti, di che cosa si occupava". Analoghe e motivate attestazioni di stima e di apprezzamento nei riguardi della meritoria opera svolta dalla Cearpes si sono avute da parte di altri numerosi testi escussi in dibattimento, soprattutto da parte di medici specialisti in psichiatria, tra cui il Prof. Massimo Di Giannantonio, il Prof. Luigi Conte, il Dott. Vitantontonio Di Fabio, la Dottoressa Maccallini Angela, il Dott. Massimiliano Garzarella e la dott.ssa Clara Messner, nonché psicologi tra cui la Dott.ssa Marcella Di Bernardo, la Dott.ssa Maddalena Fernando e la Dott.ssa. Rita Lorito.”
Dalla memoria dell’avvocato Aurelia Di  Nunzio si evidenzia:
Il Consulente Dott. Francesco Bruno sulla base della diagnosi, dopo aver esaminato la cospicua documentazione sanitaria, ha ritenuto trattarsi di soggetto con problemi talmente gravi di sviluppo adattativo da renderlo del tutto incapace di seguire leggi, norme, ordini e regolamenti e quindi incapace di controllare i suoi comportamenti. Questa condizione, se unita all'impossibilità emotiva di regolare il suo comportamento sulla base delle reazioni dell'altro, certamente ne fa un soggetto mentalmente non idoneo a testimoniare ( vedasi relazione del dott. Francesco Bruno),
Il Prof. Di Giannantonio Massimo sentito ha dichiarato che i casi trattati da Cearpes sono tutti gravi e gravissimi e a domanda precisa della difesa se anche ".....turbe del comportamento e di personalità, comportamento impulsivo e oppositivo" fossero anch'esse patologie gravi, ha risposto che sono tutte gravi e gravissime"

Tutti gli psichiatri, neuropsichiatri, psicologi sentiti hanno confermato che, per questi pazienti la falsata rappresentazione della realtà, la manipolazione dei fatti, costituisce la regola perché fortemente connaturale alla patologia dalla quali sono affetti.
E' emerso che la Cearpes era struttura di assoluto livello nel centro.-sud dove i
ragazzi venivano collocati dai servizi pubblici, dove veniva predisposto un programma psico-comportamentale personalizzato finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi in relazione ai vari aspetti di criticità, Una struttura dove si tenevano registri giornalieri per le attività svolte e gli interventi praticati su ogni utente, una struttura con formazione continua per gli operatori, una struttura dove si tenevano riunioni d'equipe e di staf, munita di personale specializzato e medici specialisti interni ed esterni, una struttura che, di fronte all'esigenza di gestire situazioni di alta criticità relativa alla pericolosa aggressività degli utenti si è posta problema di redigere un protocollo con le linee-guida necessarie redatte dopo la consultazione di specialisti in campo medico e giuridico; una struttura che si relazionava costantemente con i servizi invianti e i Tribunali per minorenni mettendoli al corrente dell'esecuzione del programma e delle problematiche connesse.
Una struttura di eccellenza, così corre è stata definita dai testi ascoltati.
Non è emersa nessuna situazione dalla quale possa emergere un abuso del mezzo di contenzione poiché attuato sulla base di un protocollo preciso con l'assistenza dei medici e infermieri e con il monitoraggio preciso dei paziente e con durata limitata allo stretto necessario alla ripristino della situazione di normalità
Come di seguito precisato dallo studio Studio Legale e Tributario Supino- Iezzi & Associati
Dalla Sentenza del Tribunale minorenni Bari    02 luglio 2009  
Il ricorso all’uso dei mezzi di contenzione in ipotesi di soggetto vittima di comportamenti scompensati dal punto di vista neuropsichiatrico è consentito come " " extremaratio"", in casi eccezionali, quando vi sia un concreto pericolo per l’incolumità personale e sempre nel rispetto della persona umana, che deve essere interpretato in maniera estremamente rigorosa quando si tratti di un minore. Nel processo valutativo il Giudice deve contemperare la situazione concreta che affligge il minore, avvalendosi del supporto tecnico necessario in tali casi, con i criteri guida offerti dalla legge, segnatamente dagli art. 60 R.d. n 615 del 1909 e art. 1 l. n. 180 del 1978, incorporata nella l. n. 833 del 1978 istitutiva del S.s.n.
L’elenco degli assolti è lungo, eccolo: Dominique Quattrocchi, 52 anni, nato a Anncey (Francia) e residente a San Giovanni Teatino; Fulvio Iosi, 48, nato a Foggia e residente a San Giovanni Teatino; Fioralba Ferrante, 38, nata a Chieti e residente a Torrevecchia Teatina; Franco Tambone, 39 anni, di Pescara; Francesco Vergato, 40, nato a Salerno e residente a Collecorvino (Pescara); Francesca Ficorilli, 32, di Sulmona (L’Aquila); Marco Pierdomenico, 42, nato a Chieti e residente a Casalincontrada; Antonio Potere, 35, nato a Pescara e residente a Manoppello (Pescara); Vittorio Lupinetti, 43 anni, nato a Chieti e residente a Città Sant’Angelo (Pescara); Ernesto Caranci, 37, nato a Venafro (Isernia) e residente a Pescara; Nadir Scilinguo, 34, nato a Lungro (Cosenza) e residente a Pescara; Giuseppina Armideo, 56, di Fara San Martino; Filomena Pantalone, 33, nata a Chieti e residente a Ripa Teatina; Maria Gabriella Cianci, 52, di Pescara; Stefania Nunziata, 34, nata a Napoli e residente a Palma Campania (Napoli); Annarita D’Alberto, 53, di Pescara; Dario Rosato, 34, di Guardiagrele; Roberto Rascato, 36, nato a Sorrento (Napoli) e residente a Lanciano; Giovanni Castriotta, 45, nato a Manfredonia (Foggia) e residente a Chieti; Cristina Masci, 29, di Pescara; Ileana Faieta, 39, nata a Pescara e residente ad Alanno (Pescara); Shyqyri Ceka, 48, nato a Tirana (Albania) e residente a Montesilvano (Pescara); Luigi Russo, 32, nato a Terlizzi (Bari) e residente a Ruvo di Puglia (Bari); Massimiliano D’Onofrio, 35, nato a Ortona e residente a Francavilla al Mare; Valeria Argentieri, 39, nata a Popoli (Pescara) e residente a Torre de’ Passeri (Pescara); Annarita Coletti, 45, di Bussi sul Tirino (Pescara); Francesco Savino Lasala, 38, di Barletta; Umberto Di Rocco, 48, di Pescara; Marco Vignetti, 39, di Pescara; Vincenzo Panzella, 45, nato a Yverdon (Svizzera) e residente a Casoli; Francesco Covella, 38, nato a Chieti e residente a Torrevecchia Teatina e Andrea Lepore, 44 anni, di Chieti.



Avvocati della difesa
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